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Si è soliti dire che gli acquisti di merce effettuati in un determinato anno siano immediatamente deducibili.
Questa affermazione non è corretta poiché nel nostro ordinamento giuridico vige il principio della “competenza economica” secondo cui un costo è di competenza dell'anno in cui produce ricavi. Pertanto, il costo sostenuto per l'acquisto di merce è di competenza, e quindi deducibile nell'anno in cui vendo quella merce. Segue che se in un determinato esercizio ho acquistato merce per 100 unità e 10 unità sono rimaste invendute, il costo di queste 10 unità non può essere immediatamente dedotto, ma deve essere rinviato all'esercizio successivo, quando presumibilmente riuscirò a venderle.
Poiché al momento dell'acquisto delle 100 unità ho contabilizzato l'intero valore come costo (non potevo sapere quante sarebbero rimaste invendute), a fine anno contabilizzerò il valore delle 10 unità rimaste invendute come componente positivo di reddito al fine di stornarle.
L'anno successivo quelle 10 unità costituiranno le rimanenze iniziali dell'esercizio ed il loro valore verrà contabilizzato come componente negativo di reddito .